SPECCHIO MAGICO
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Da sapere: Contratti e Diritti
Per siglare il proprio rapporto lavorativo, editore e autore firmano un contratto, il primo per acquisire la possibilità di pubblicare e sfruttare economicamente l’opera, il secondo per cedere i diritti di sfruttamento in cambio di una certa cifra (il diritto d’autore). Abitualmente è l’editore che si occupa di redigere il contratto e di farlo firmare all’autore. Molti non si accontentano di un contratto standard, ma lo personalizzano a seconda delle proprie abitudini e necessità.
I Contratti Editoriali
Vediamo
ora i vari tipi di contratto editoriale, sia del tipo usuale, sia del tipo
personalizzato (fonti: Codice dell’editore di Achille Ormezzano, terza
edizione, Milano, 2001).
Prima
di firmare qualsiasi tipo di contratto, vi consigliamo di visitare il sito
www.interlex.it, dove troverete il testo integrale della
legge sul diritto
d’autore.
1-
CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE
E’
il più frequente ed è regolato dall’articolo 122 (forme di contratto)
della Legge sul Diritto d’Autore (L. 22 aprile 1941, n° 633):
“Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari... (vedi sotto, contratto di cessione totale)”.
In pratica l’autore concede all’editore la facoltà di stampare quante copie desidera di un’opera ed eventuali ristampe, per un certo periodo di tempo, percependo il diritto d’autore, che è una percentuale sul prezzo di copertina del libro. Troverete qui un fac-simile di contratto di edizione a termine.
2-
CONTRATTO DI EDIZIONE PER EDIZIONE
E’
regolato, come il precedente, dall’articolo 122 (forme di contratto):
“Il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari”.
Il contratto, quindi, vale solo per un determinato numero di edizioni. Di solito il diritto d’autore è una cifra forfettaria. L’editore paga solo per le edizioni convenute del libro; se si fanno ulteriori edizioni, quelle avranno bisogno di un altro contratto.
3- CONTRATTO DI CESSIONE TOTALE A TEMPO ILLIMITATO
Si
riallaccia al contratto di edizione a termine:
“Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili”.
Di solito si sottoscrive per opere di autori vari, tipo le enciclopedie o le opere scolastiche e scientifiche. L’editore paga una cifra una tantum, al di là delle eventuali ristampe o nuove edizioni, senza limiti di tempo. Questo contratto esula dal limite dei vent’anni, perché si considera prestazione occasionale (NON diritto d’autore, anche ai fini fiscali).
Questi appena visti sono i contratti “normali”, ma molti editori stipulano con gli autori scritture private “anomale” o comunque personalizzate.
4- CONTRATTO CON CONTRIBUTO
E’
quello stipulato tra un editore e un autore che paga per la pubblicazione.
Mentre i contratti con i service editoriali on demand di solito sono
chiari, quelli con gli editori a pagamento sono non soltanto fumosi, ma
pieni di trappole, tra cui:
- la
cessione dei diritti sull’opera per alcuni anni.
Dato che siete voi a
pagare, dovreste restare proprietari dei diritti e, se il libro andasse
molto bene, dovreste poterlo “vendere” a un altro editore da subito, o
almeno dopo un breve lasso di tempo, stipulando un regolare contratto.
- il
tipo di libro.
Se pagate molto per una bella edizione con
copertina a colori, non potete trovarvi poi in mano un libro scadente e
con copertina in bianco e nero.
- il
tipo di servizio assicurato dall’editore, tra cui l’editing.
E’
prassi comune che il “capolavoro”, appena firmato il contratto e
consegnato l’assegno, si tramuti in una orrida schifezza bisognosa di
energica revisione, fornita extra e a caro prezzo.
- il
diritto di opzione sulle vostre opere future.
Con il diritto di opzione si cercherà di
obbligarvi, nel caso scriviate un altro libro, a pubblicarlo di nuovo alle
medesime condizioni del contratto che state firmando (quindi a pagamento)
e con la stessa casa editrice che, in caso non accettiate di contribuire,
vi potrà bloccare il libro per anni. La clausola, infatti, non vincola
l’editore, che potrà rifiutare l’opera se non gradita, ma solo
l’autore, che potrebbe dover addirittura rimborsare i danni se
rifiutasse di pubblicare il libro successivo secondo le modalità imposte
dal contratto.
Ricordiamo
che il diritto di opzione è regolato dall’articolo 120 della legge sul
diritto d’Autore e non può superare i dieci anni. Però nel novembre
1976 è stato firmato un accordo tra A.I.E. (Associazione Italiana
Editori) e Sindacato Scrittori, per cui il diritto di opzione non deve
essere inferiore a 4 anni e non deve superare gli 8, e prevede che
l’editore paghi all’autore una cifra come anticipo sulla futura opera
“opzionata”, per il privilegio di pubblicare di nuovo un buon autore.
Morale:
ci sono editori con contributo seri, onesti e capaci, che vi faranno
pagare come un service o poco più, ma vi seguiranno con competenza e
professionalità pari a quella di editori senza contributo. Però ci sono
anche gli incapaci e i disonesti, quindi fate attenzione e tutelatevi. Se
vi pare il caso, cambiate editore: ricordatevi che il conto lo state
pagando voi.
5- CONTRATTO DI CESSIONE GRATUITA A TERMINE
L’autore
cede all’editore i diritti di utilizzazione economica gratuitamente per
un certo numero di anni (di solito due, tre o cinque), per cui l’editore
stampa il libro ed eventualmente lo ristampa per gli anni stabiliti e
nulla è dovuto all’autore come diritto.
E’
molto comune tra i piccoli editori locali e gli autori che scrivono opere
di interesse ristretto a una piccola cerchia di lettori in zona (ad
esempio storia locale, eventi passati e presenti, vini e cibi tipici,
tradizioni popolari, artigianato, turismo...) e sono intenzionati più a
farsi conoscere nel luogo dove abitano che non a guadagnare. Passato il
tempo stabilito, l’autore torna in possesso dei suoi diritti e, se
vuole, può ripubblicare l’opera con chi gli pare.
In
questo tipo di contratto sorgono problemi quando il libro ha successo,
perché viene sfruttato totalmente dall’editore nel tempo che gli è
consentito, fino a esaurimento dei possibili lettori, tranne che nel caso
di un fortunato libro long seller, e l’autore resta a bocca asciutta,
solo con la sconsolante certezza di aver scritto un gran bel libro, che ha
venduto tanto, ma che a lui non ha reso un centesimo.
6- CONTRATTO DI CESSIONE PARZIALE DEI DIRITTI
L’editore
acquista i diritti di utilizzazione economica di un’opera come nel
contratto di edizione a termine, ma fino a un certo numero di copie
vendute (200, 300, 500, in alcuni casi fino a 1000) nulla è dovuto
all’autore, neppure un rendiconto informativo; quando (e se) le vendite
oltrepassano le copie stabilite, l’editore comincia a pagare il diritto
d’autore e a fornire il rendiconto sul venduto.
E’ comune tra i
piccolissimi editori che pubblicano senza chiedere contributi, ma vogliono
essere certi di recuperare tutte le spese (e talvolta di guadagnare anche
una cifra più o meno cospicua) prima di dare compensi allo scrittore per il suo lavoro.
Molti autori lo accettano perché permette di pubblicare senza esborsi di
denaro: se il libro va male, non ci sono guadagni, ma neppure spese; se va
bene, arrivano comunque i diritti d’autore, pur se parziali.
I
problemi sorgono quando il libro sembra vendere benissimo, addirittura
finisce continuamente esaurito nelle librerie, ma “ufficialmente” non
va mai oltre le copie senza diritto d’autore e chi scrive non ha neppure
modo di sapere non solo quanto è l’effettivo venduto, ma perfino quanto
è il reale stampato, mancando i rendiconti.
I
diritti degli scrittori
Sembra
incredibile, ma gli scrittori (e non solo gli esordienti, che in teoria
sono i meno esperti) firmano di getto, senza riflettere e senza
controllare, contratti-capestro che mai accetterebbero in un qualsiasi
altro tipo di lavoro. Abbiamo
notato che la gioia straripante di essere stati “accettati” per la
pubblicazione (che diventa una specie di imprimatur divino) annulla ogni
altra considerazione: basta non pagare un contributo (o pagarne uno
cosiddetto “ragionevole”) e nessuno si cautela pensando al destino del
libro, che potrebbe anche andar bene o benissimo, e neppure al proprio
futuro di scrittore. Basta pubblicare qui e subito.
Perché
succede questo?
Il
motivo di base è che gli scrittori fanno fatica a considerare se stessi
come normali professionisti che prestano la propria opera, dietro regolare
compenso, nei confronti di un altro professionista. Più che altro si
vedono come persone con un hobby: la scrittura.
Infatti in Italia il 70%
di chi esordisce resta autore di un solo libro. Si toglie la soddisfazione
di vedere il proprio nome sulla sua raccolta di poesie, sul suo romanzo o
sul suo saggio e poi, contento di aver fatto un’esperienza nuova, va
avanti con la sua vita di sempre. La scrittura resta un passatempo da
accantonare e si cercano nuovi interessi.
L'altro 30% continua a scrivere e a cercare di pubblicare.
Tutti
(o quasi) sorvolano signorilmente sulla questione “guadagni”, come se
fosse volgare parlare di denaro davanti all’editore che ha loro
“concesso” il privilegio della pubblicazione del loro libro.
Il
loro LIBRO.
Non banale prodotto commerciale, ma parto della loro anima,
quindi cosa troppo elevata per mescolarsi con la vile pecunia. Salvo poi
risentirsi, infuriarsi o deprimersi per non essere stati trattati da
professionisti da parte di qualcuno a cui si sono consegnati con mani e
piedi legati e che... ringrazia sentitamente per tanta ingenuità!
Un
normale datore di lavoro che proponesse certi contratti verrebbe
denunciato, un editore no. E questo perché c’è, attorno al lavoro
editoriale, una specie di mistica, che fa intendere l’editore come una
persona con una sacra missione culturale della quale rende partecipe
l’eletto, lo scrittore. Mica vorrete rovinare questo rapporto spirituale
parlando di soldi?!
Queste
cose non succedono con i giornalisti, che sanno benissimo di scrivere per
lavoro, quindi sono molto chiari e molto attenti sulla parte economica dei
contratti.
Lo
scrittore no.
E’
possibile cambiare le cose?
Sì,
lo è. Con questo non vi racconteremo che lo scrittore esordiente può
dettare le regole, perché non è vero. Non
sarebbe così neppure se avesse scritto un libro meraviglioso, quello che
ogni editore vorrebbe pubblicare.
Però
in ogni contratto ci sono clausole negoziabili e voci che si possono
modificare o chiarire, in particolare per quel che riguarda i pagamenti
dei diritti d’autore. Si
tratta di piccole cose, ma per esperienza sappiamo che molte case editrici
non sono corrette e limpide quando si tratta di informare gli autori sui
rendiconti e sulla gestione delle vendite, delle copie omaggio e dei resi.
Quindi controllate attentamente alcune parti del contratto che state per
firmare.
In tutti i contratti editoriali è d’obbligo, per legge, indicare le cifre spettanti agli autori (che sia diritto d’autore a percentuale fissa o variabile, oppure cifra forfettaria), ma ben pochi sono chiari, segnando
1- il
numero delle effettive copie stampate.
L’editore
è obbligato a dichiarare il minimo, non il reale.
2- la
percentuale esatta del diritto d’autore sulle copie vendute nei vari
modi possibili.
Controllate
che si tratti di copie vendute e che non sia specificato se vendute solo
tramite distributore nazionale, vendita diretta, vendite promozionali o
internet, perché in questo caso rischiereste di non prendere diritti o di
vedere il conto totale falcidiato da pretese vendite promozionali o da
presunti sconti praticati dall’editore a non si sa bene chi.
3- il
numero esatto delle copie omaggio.
Sulle
copie da dare in omaggio o per recensione a voi non spetta nulla; fate
attenzione alla percentuale di omaggi o potreste trovarvi, come un nostro
collaboratore, ad avere 160 copie omaggio per recensione (e nessuna
recensione, né sui giornali, né sul web) a fronte di una tiratura di 400
copie.
4- la
percentuale del reso.
Nessuno
può sapere esattamente quanto sarà il reso dell’invenduto o di
eventuali copie difettose; controllate che sia segnata una percentuale
massima sulla tiratura, perché anche queste sono copie senza diritti.
5- la
data del rendiconto annuale con i metodi e i tempi della corresponsione
del diritto d’autore.
Quando
si parla di diritti d’autore si mette una data per i rendiconti, ma
viene di rado specificato il “come” e il “quando” l’autore verrà
pagato. Controllate che sia segnato il periodo che deve passare tra il
ricevimento della vostra notula firmata per accettazione del rendiconto e
il pagamento della medesima. I
ritardi, purtroppo, sono la norma, anche di anni... e non stiamo parlando
di piccoli editori.
Per questo insistiamo sull’attenzione ai contratti-capestro e sulle opzioni: se non siete contenti di un editore menefreghista, irreperibile, insolvente o peggio, che almeno possiate cambiare, archiviare la brutta esperienza senza trovarvi legati per anni a chi non riscuote più la vostra fiducia.
Siti web di aiuto
http://scrittorincausa.blogspot.com
Un
ottimo sito che non mette nessuno alla gogna, ma si prefigge di rendere
note tutte le irregolarità delle quali gli autori esordienti, e non solo,
sono vittime.
Inoltre ha un servizio di consulenza legale gratuito a cui
potrete rivolgervi per chiedere consiglio.
Potete leggere qui l'intervista
ai responsabili del sito su come far valere i propri diritti.
www.sindacatoscrittori.net
Via
Buonarroti 12, 00185 Roma
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